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Corte d'Appello di Bologna > Risarcimento del danno
Data: 19/03/2002
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 69/02
Parti: Poste SpA / Luigina A.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - RI CHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA DI CHANCHES - NECESSITA' DELLA PROVA DEL NESSO CAUSALE TRA ASSERITO INADEMPIMENTO ED EVENTO DANNOSO.


Un gruppo di dipendenti dell'Area Operativa convenivano in giudizio Poste Italiane SpA, lamentando l'illegittimità della loro mancata ammissione alla selezione per Quadri di II livello. In particolare affermavano che il datore di lavoro, sulla base di scelte discrezionali arbitrarie, si sarebbe discostato dai criteri previsti contrattualmente, introducendone altri in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda e Poste Italiane SpA proponeva appello. La Corte d'Appello di Bologna, sotto il profilo sostanziale, riconosceva che in caso di inosservanza delle regole di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (principi di buona fede e correttezza) può riconoscersi il risarcimento dei danni per la perdita delle possibilità di promozione (cd. perdita di chance) determinati «applicando al parametro, costituito dalle retribuzioni percipiende e percepite, un coefficiente di riduzione che di tale probabilità tenga conto, ovvero adoperando altro criterio equitativo purché adeguatamente motivato (v. Cass. n. 158/94; n. 2167/96; n. 11522/97)». Peraltro ha osservato come, sul versante processuale, anche ove non risultassero osservati i principi di correttezza e buona fede, ciò non sarebbe sufficiente, da solo, a far ritenere fondata la domanda del lavoratore al risarcimento dei danni per perdita di chances sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore, ove la selezione fosse avvenuta in modo corretto e trasparente (pur essendo il canone probabilistico riferito ad un danno certo, e quindi astrattamente utilizzabile per la «quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa»: così Cass. n. 15810/01; n. 8468/00; n. 8132/00; n. 2881/98). In realtà, secondo la Corte, i lavoratori - sui quali gravava l'onere di provare il nesso di causalità tra l'asserito adempimento e l'evento dannoso - avrebbero dovuto indicare gli elementi (il posto occupato in graduatoria, i titoli di studio, il curriculum professionale e quant'altro) idonei a far ritenere che il regolare svolgimento delle procedure selettive avrebbe comportato, per ciascuno di loro, una effettiva e concreta possibilità di vittoria. Non avendolo fatto, e non avendo neppure indicato i candidati non in possesso dei requisiti richiesti ed ammessi alla seconda fase di selezione (precludendo, secondo la Corte, ogni possibilità di compiere una valutazione comparativa fra la loro posizione e quella dei colleghi ammessi al colloquio) si sarebbero preclusi la possibilità di ottenere il richiesto risarcimento.

Un gruppo di dipendenti dell'Area Operativa convenivano in giudizio Poste Italiane SpA, lamentando l'illegittimità della loro mancata ammissione alla selezione per Quadri di II livello. In particolare affermavano che il datore di lavoro, sulla base di scelte discrezionali arbitrarie, si sarebbe discostato dai criteri previsti contrattualmente, introducendone altri in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda e Poste Italiane SpA proponeva appello. La Corte d'Appello di Bologna, sotto il profilo sostanziale, riconosceva che in caso di inosservanza delle regole di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (principi di buona fede e correttezza) può riconoscersi il risarcimento dei danni per la perdita delle possibilità di promozione (cd. perdita di chance) determinati «applicando al parametro, costituito dalle retribuzioni percipiende e percepite, un coefficiente di riduzione che di tale probabilità tenga conto, ovvero adoperando altro criterio equitativo purché adeguatamente motivato (v. Cass. n. 158/94; n. 2167/96; n. 11522/97)». Peraltro ha osservato come, sul versante processuale, anche ove non risultassero osservati i principi di correttezza e buona fede, ciò non sarebbe sufficiente, da solo, a far ritenere fondata la domanda del lavoratore al risarcimento dei danni per perdita di chances sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore, ove la selezione fosse avvenuta in modo corretto e trasparente (pur essendo il canone probabilistico riferito ad un danno certo, e quindi astrattamente utilizzabile per la «quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa»: così Cass. n. 15810/01; n. 8468/00; n. 8132/00; n. 2881/98). In realtà, secondo la Corte, i lavoratori - sui quali gravava l'onere di provare il nesso di causalità tra l'asserito adempimento e l'evento dannoso - avrebbero dovuto indicare gli elementi (il posto occupato in graduatoria, i titoli di studio, il curriculum professionale e quant'altro) idonei a far ritenere che il regolare svolgimento delle procedure selettive avrebbe comportato, per ciascuno di loro, una effettiva e concreta possibilità di vittoria. Non avendolo fatto, e non avendo neppure indicato i candidati non in possesso dei requisiti richiesti ed ammessi alla seconda fase di selezione (precludendo, secondo la Corte, ogni possibilità di compiere una valutazione comparativa fra la loro posizione e quella dei colleghi ammessi al colloquio) si sarebbero preclusi la possibilità di ottenere il richiesto risarcimento.

Un gruppo di dipendenti dell'Area Operativa convenivano in giudizio Poste Italiane SpA, lamentando l'illegittimità della loro mancata ammissione alla selezione per Quadri di II livello. In particolare affermavano che il datore di lavoro, sulla base di scelte discrezionali arbitrarie, si sarebbe discostato dai criteri previsti contrattualmente, introducendone altri in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda e Poste Italiane SpA proponeva appello. La Corte d'Appello di Bologna, sotto il profilo sostanziale, riconosceva che in caso di inosservanza delle regole di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (principi di buona fede e correttezza) può riconoscersi il risarcimento dei danni per la perdita delle possibilità di promozione (cd. perdita di chance) determinati «applicando al parametro, costituito dalle retribuzioni percipiende e percepite, un coefficiente di riduzione che di tale probabilità tenga conto, ovvero adoperando altro criterio equitativo purché adeguatamente motivato (v. Cass. n. 158/94; n. 2167/96; n. 11522/97)». Peraltro ha osservato come, sul versante processuale, anche ove non risultassero osservati i principi di correttezza e buona fede, ciò non sarebbe sufficiente, da solo, a far ritenere fondata la domanda del lavoratore al risarcimento dei danni per perdita di chances sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore, ove la selezione fosse avvenuta in modo corretto e trasparente (pur essendo il canone probabilistico riferito ad un danno certo, e quindi astrattamente utilizzabile per la «quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa»: così Cass. n. 15810/01; n. 8468/00; n. 8132/00; n. 2881/98). In realtà, secondo la Corte, i lavoratori - sui quali gravava l'onere di provare il nesso di causalità tra l'asserito adempimento e l'evento dannoso - avrebbero dovuto indicare gli elementi (il posto occupato in graduatoria, i titoli di studio, il curriculum professionale e quant'altro) idonei a far ritenere che il regolare svolgimento delle procedure selettive avrebbe comportato, per ciascuno di loro, una effettiva e concreta possibilità di vittoria. Non avendolo fatto, e non avendo neppure indicato i candidati non in possesso dei requisiti richiesti ed ammessi alla seconda fase di selezione (precludendo, secondo la Corte, ogni possibilità di compiere una valutazione comparativa fra la loro posizione e quella dei colleghi ammessi al colloquio) si sarebbero preclusi la possibilità di ottenere il richiesto risarcimento.